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Modifica della Legge sulla Procedura Civile Cinese

Il 24 dicembre 2021, durante la 32° sessione del Comitato permanente del 13° Congresso Nazionale del Popolo Cinese è stata pubblicata la delibera sulla Modifica della Legge sulla Procedura Civile della RPC. La legge modificata è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Cosa è cambiato per le società straniere?

La revisione mira ad accelerare il processo di contenzioso e migliorare l’efficienza dei procedimenti civili. Pertanto, il contenuto modificato riguarda soprattutto l’efficientamento delle tempistiche delle procedure processuali attraverso scadenze, tra cui il termine di due mesi per la conclusione di procedure delle controversie di modesta entità (Art.169); strumenti digitali; maggiore utilizzo delle “procedure per le controversie di modesta entità” e processi con una sola sessione o con un solo giudice, dai quali l’Art. 42 esclude casi che potrebbero danneggiare l’interesse nazionale, l’interesse pubblico sociale, ecc.. Per quanto riguarda l’investitore straniero, l’Articolo 166 stabilisce che “le procedure per le controversie di modesta entità non si applicano in caso di controversie civili che comportano interessi stranieri”. Pertanto, in presenza di un interesse straniero, la società straniera non beneficerà del termine di due mesi entro il quale il processo deve concludersi (Art. 169), e affronterà quindi un processo più lungo. In presenza di una società cinese a capitale straniero, tuttavia, si potrà applicare l’articolo 169. Di conseguenza, se si possiede una piccola società di trading che fa numerosi ma piccoli acquisti in Cina, è consigliabile aprire una piccola filiale nel Paese per il controllo qualità e per potenziali dispute civili, le quali potranno essere seguite in loco e beneficiare dello status di controversie di modesta entità.

Inoltre,

  • Soggetto al consenso di entrambe le parti, le attività di controversie civili condotte online tramite piattaforme di informazione hanno la medesima efficacia legale delle attività offline (Art. 16);
  • Soggetto al consenso del soggetto interessato, i documenti procedurali possono essere serviti in modalità alternative, quali fac-simili, e-mail, o altro mezzo tramite cui può essere comprovata la ricevuta del documento (Art. 90);
  • In un processo per controversie di modesta entità, le procedure (citazione, risposta, servizio e processo) possono essere semplificate, e il contenuto del giudizio può anche essere semplificato. Inoltre, alcuni casi civili, inclusi i casi comprendenti la verifica dei diritti di proprietà, saranno considerati come controversie di modesta entità. Quest’ultimi possono essere conclusi in una sessione e sentenziati in corte (Art. 168).

Le modifiche sopra menzionate si prefiggono di velocizzare i processi di procedura civile per non frenare la crescita delle società cinesi e del mercato cinese. Noi dello studio legale Wang Jing & GH siamo sempre pronti ad assistere i nostri clienti sulle nuove tendenze e regole che potrebbero avere un impatto significativo sulla tua attività in Cina e all’estero. Se credi che potresti essere soggetto alle regole di cui sopra, non esitare a contattarci per una consultazione.

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